la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza - degli interventi previsti dai regolamenti o dalle direttive della Comunita' Europea, viene istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico fondo, la cui dotazione e' stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi. 2. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente e' condizionata dalla presentazione ed approvazione da parte della giunta regionale di appositi progetti di intervento. 3. Il coordinamento per la gestione delle iniziative e' assicurato dal servizio C.E.E. della Presidenza della giunta regionale.