la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione
della regione Piemonte alla attuazione - in  materie  riservate  alla
propria  competenza  -  degli  interventi  previsti dai regolamenti o
dalle direttive della Comunita' Europea, viene istituito nei  bilanci
regionali   di   previsione  di  ciascun  esercizio  finanziario  uno
specifico fondo, la cui dotazione e' stabilita annualmente in sede di
approvazione o di variazione dei bilanci stessi.
   2. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul  capitolo  di
spesa   corrispondente   e'   condizionata   dalla  presentazione  ed
approvazione da parte della giunta regionale di appositi progetti  di
intervento.
   3. Il coordinamento per la gestione delle iniziative e' assicurato
dal servizio C.E.E. della Presidenza della giunta regionale.